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Le biblioteche statali annesse
ai monumenti nazionali

La salvaguardia dello straordinario patrimonio delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali dall’Unità ad oggi.

Biblioteca della Badia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni

In Veneto, nel Lazio, in Campania: i “monumenti nazionali” e le loro raccolte librarie

La legislazione statale italiana in materia di biblioteche pubbliche statali attualmente in vigore è estesa ad una particolare tipologia di istituzioni culturali: le biblioteche annesse ai “monumenti nazionali”, importanti complessi ecclesiastici già di proprietà di ordini religiosi, come monasteri e conventi. Si tratta di undici biblioteche, distribuite in tre regioni italiane: in Veneto, le biblioteche dell’Abbazia di Santa Giustina (Padova) e dell’Abbazia di Praglia (Teolo, in provincia di Padova); nel Lazio, le biblioteche dell’Abbazia di Montecassino (Cassino, Frosinone), della Certosa di Trisulti (Collepardo, Frosinone), dell’Abbazia di Farfa (Fara in Sabina, Rieti), dell’Abbazia di S. Nilo (Grottaferrata, Roma), del Monastero di Santa Scolastica (Subiaco, Roma), dell’Abbazia di Casamari (Veroli, Frosinone); in Campania, le biblioteche della Badia di Cava dei Tirreni (Salerno), dell’Abbazia di Montevergine (Mercogliano, Avellino), dell’Oratorio dei Girolamini (Napoli). La storia delle biblioteche statali annesse ai “monumenti nazionali” e della salvaguardia delle loro raccolte librarie ha inizio con l’Unità d’Italia e, attraverso l’aggiornamento e la revisione delle leggi di tutela, arriva ai giorni nostri.

La liquidazione dell’asse ecclesiastico e la salvaguardia dei monumenti nazionali italiani

Quasi sessant’anni dopo le soppressioni napoleoniche, a pochi anni dall’Unità d’Italia, la pubblicazione della Legge del 28 giugno 1866, n. 2987, “sulle Corporazioni religiose e sull’asse ecclesiastico”, e del Regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036 segna uno spartiacque: ordini e congregazioni religiose non sono più riconosciute dallo Stato e le “case e gli stabilimenti appartenenti agli Ordini […] anzidetti sono soppressi” (art. 1, r.d. n. 3036/1866) e tutti i loro beni sono ceduti allo Stato. Ma la legge riconosce alcune eccezioni: è il caso delle Badie di Montecassino e Cava dei Tirreni, di San Martino della Scala, di Monreale e della Certosa di Pavia che, per la legge, non sono costretti a devolvere al demanio, alle biblioteche e ai musei statali i fabbricati e il patrimonio. L’articolo 33 del Regio decreto n. 3036/1866 recita:

Sarà provveduto dal Governo alla conservazione degli edifizi colle loro adiacenze, biblioteche, archivi, oggetti d’arte, strumenti scientifici e simili delle Badie di Montecassino, della Cava dei Tirreni, di San Martino della Scala, di Monreale, della Certosa di Pavia e di altri simili stabilimenti ecclesiastici distinti per la monumentale importanza e pel complesso dei tesori artistici e letterari. La spesa relativa sarà a carico del fondo pel culto.

Sono la straordinaria ricchezza e l’alto valore culturale – storico, artistico, letterario – del loro patrimonio a fare di questi cinque stabilimenti ecclesiastici delle vere e proprie “emergenze monumentali”, inalienabili e oggetto di tutela e conservazione da parte dello Stato. In seguito all’annessione di Roma, lo stesso trattamento è riservato ad altri beni quali la Chiesa e il Convento di Santa Maria di Grottaferrata già dei Basiliani e l’Abbazia di Casamari (Veroli); e, più tardi, alle Abbazie di Praglia a Teolo (Padova), di Santa Scolastica a Subiaco, di Trisulti a Collepardo, di Montevergine a Mercogliano, e all’Oratorio dei Girolamini di Napoli.

All’inizio del nuovo secolo, questi antichi complessi monastici sono inclusi in un Elenco dei monumenti nazionali in Italia a cura della Giunta di Belle arti istituita in seno al Consiglio superiore della pubblica istruzione, pubblicato nel 1902. Nell’elenco, che comprende monumenti storici e edifici pubblici quali chiese, conventi, castelli, palazzi, fontane, nuraghe di ogni parte d’Italia, si distinguono anche i nomi di due monasteri con importanti raccolte librarie: l’Abbazia di Farfa, in provincia di Rieti, e l’Abbazia di Santa Giustina a Padova che saranno oggetto di tutela da parte della legge solo a partire dal 1928 (la prima) e dal 1946 (la seconda).

Le biblioteche dei complessi “monumento nazionale”

Sin dalle origini, la legislazione sulle “emergenze monumentali nazionali” intende salvaguardare edifici, “case e stabilimenti” e, insieme, il corposo nucleo di libri, documenti, opere d’arte e strumenti scientifici custodito nei monasteri, testimonianza di una storia millenaria. “Sarà provveduto dal Governo la conservazione… […] La spesa relativa sarà a carico del fondo pel culto”, afferma l’articolo 33 del Regio decreto n. 3036/1866.

Inizialmente, gli stabilimenti ecclesiastici sono affidati alla cura dello Stato, attraverso le soprintendenze, mentre la custodia delle loro biblioteche resta a carico dei religiosi degli ordini monastici a cui erano stati sottratti. Delle biblioteche annesse ai monumenti nazionali si parla nel primo Regolamento per le biblioteche pubbliche governative allegato al Regio decreto n. 733 del 24 ottobre 1907, che disciplina il funzionamento degli istituti statali: requisiti, obblighi, aspetti amministrativi e burocratici, uso pubblico. Grazie al Regolamento del 1907, le 11 biblioteche dei complessi monumentali monastici possono ottenere contributi per affrontare le spese di manutenzione e restauro del patrimonio; nello stesso tempo, sono tenute a garantire l’apertura al pubblico e l’accesso alla consultazione come le altre biblioteche pubbliche governative del Regno.

Nell’Italia repubblicana, il Regio decreto 24 ottobre 1907, n. 733 è abrogato con D.P.R. 5 settembre 1967, n. 1501, che fornisce un nuovo Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali. Per la prima volta, è presente nel testo della legge un elenco delle biblioteche annesse ai monumenti nazionali; tuttavia, la nuova norma non chiarisce il rapporto tra gli undici istituti e le altre biblioteche pubbliche statali e non risolve l’annosa vicenda riguardante le necessità di personale per il funzionamento di questi istituti, ancora gestiti dei religiosi.

Il tema viene ripreso e definito attraverso la legge 2 dicembre 1980, n. 803, recante Norme concernenti il funzionamento delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali, di cui all’articolo 2 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali; e la legge 12 agosto 1993, n. 320, Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 2 dicembre 1980, n. 803, a favore delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici e norme per l’assegnazione a tali biblioteche di personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali. È regolamentato, attraverso una convezione, il rapporto tra ministero e biblioteche annesse ai monumenti nazionali; e vengono definite le figure del conservatore della biblioteca e del personale dipendente dal ministero in posizione di distacco presso questi enti conservatori.

Negli anni Novanta del Novecento, il D.P.R. 5 luglio 1995, n. 417 (Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali) sostituisce la normativa risalente al 1967, confermando e precisando, da un lato, l’inclusione delle 11 biblioteche annesse ai monumenti nazionali nel regolamento delle biblioteche statali e, dall’altro, la definizione della figura del conservatore e dei suoi compiti.

Dal 2014, in seguito alla riforma del Mibact, le Abbazie di Montecassino, Trisulti, Grottaferrata, Subiaco, Casamari “monumento nazionale” sono entrate a far parte del Polo museale del Lazio; nel 2016, l’Oratorio dei Girolamini è stato incluso nel Polo museale della Campania; gli altri complessi monumentali e le loro biblioteche hanno mantenuto la loro autonomia. Le novità legislative hanno in parte ridisegnato la posizione di queste raccolte librarie nell’ambito del ministero e sollevato alcune questioni organizzative di strutturazione degli organici.

Oggi, le 11 biblioteche annesse ai monumenti nazionali, dotate di autonomia tecnico-scientifica, sono gestite in convenzione con i religiosi e sono in consegna ad un conservatore; lo Stato, attraverso la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali, garantisce i finanziamenti per il funzionamento, la manutenzione e la disponibilità di personale.

CRONOLOGIA

Dalle soppressioni ai regolamenti delle biblioteche statali

Anno Provvedimento
1866 soppressione degli ordini religiosi e tutela speciale degli stabilimenti ecclesiastici che si distinguono per la “monumentale importanza”: tra questi, le badie di Montecassino e Cava dei Tirreni
1874 estensione della tutela speciale ai “monumenti nazionali” di Grottaferrata (Abbazia di San Nilo) e di Veroli (Abbazia di Casamari)
1882 riconoscimento della “monumentale importanza” degli edifici delle Abbazie di Montevergine, di Praglia, di Santa Scolastica (Subiaco), del Convento di Trisulti e dell’Oratorio dei Girolamini
1907 menzione delle biblioteche dei “monumenti nazionali” nel regolamento delle biblioteche statali (con assegnazione di fondi per la manutenzione e il restauro)
1928 riconoscimento dell’Abbazia di Farfa quale “monumento nazionale”
1946 riconoscimento dell’Abbazia di S. Giustina (Padova) quale “monumento nazionale”
1967 citazione delle 11 biblioteche annesse ai monumenti nazionali nel regolamento delle biblioteche statali
1970 primo convegno di bibliotecari delle biblioteche dei monumenti nazionali (Abbazia di Montevergine)
1980 approvazione delle norme per il funzionamento delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali
1993 introduzione di nuove disposizioni per il finanziamento e l’assegnazione di personale alle biblioteche annesse a stabilimenti ecclesiastici
1995 entrata in vigore del regolamento delle biblioteche pubbliche statali esteso alle biblioteche annesse ai monumenti nazionali (in vigore)
2014-2016 ridefinizione della posizione delle biblioteche annesse ai monumenti nazionali nell’ambito della riorganizzazione del Mibact

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Leggi e decreti per la salvaguardia delle biblioteche statali
annesse ai monumenti nazionali

Regno d’Italia
l. 28 giugno 1866, n. 2987;
d. luogoten. 7 luglio 1866, n. 3036
l. 15 agosto 1867, n. 3848
28 febbraio 1874, n. 206
r.d. 5 luglio 1882, n. 917
r.d. 24 ottobre 1907, n. 733
r.d. 11 ottobre 1928, n. 2290
Repubblica Italiana
d.c.p.s. 29 novembre 1946, n. 534
d.p.r. 5 settembre 1967, n. 1501 – Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali
l. 2 dicembre 1980, n. 803 – Norme concernenti il funzionamento delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali, di cui all’articolo 2 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501
l. 12 agosto 1993, n. 320 – Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 2 dicembre 1980, n. 803, a favore delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici e norme per l’assegnazione a tali biblioteche di personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali
d.p.r. 5 luglio 1995, n. 417 – Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali
d.p.c.m. 20 agosto 2014, n. 171; d.m. 27 novembre 2014; d.m. 6 agosto 2015
d.m. 14 settembre 2016 rettificato con d.m. 19 settembre 2016